VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento»;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l’art. 39 comma 5 come sostituito dall’ art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione asilo»;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali »;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, con il quale è stato nominato il Gruppo di lavoro per la revisione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTE le determinazioni finali assunte dal Gruppo di lavoro di cui al D.M. prot. n.34755 del 12 dicembre 2018 sopra citato;
VISTO che la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis: sentenze Tar Molise n. 450/2018; Tar Calabria n.n.1498/2018, 1595/2018; ordinanze cautelari Tar Lazio n.n. 4661/2018, 4660/2018), per le richieste di cambio di corso di laurea con iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, ritiene legittima, la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale solo con riferimento al primo anno del corso di studi, e non trova applicazione, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, fermo restando l’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento nonché il riconoscimento da parte degli Atenei dei crediti formativi;
VISTE le disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l’a.a. 2019-20»
TENUTO CONTO che per l’a.a. 2019/2020 l’istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Padova è tuttora in fase di valutazione e accreditamento iniziale ed è subordinata al parere dell’ANVUR;
CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un’ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO l’accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
TENUTO CONTO dei servizi tecnici e informatici resi al Ministero Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione del presente decreto, nonché alla gestione delle graduatorie previste dal presente decreto;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto con l’inizio dell’anno accademico 2019/2020;
RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2019/2020, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese;
DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l’anno accademico 2019/2020 l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame disciplinata dal presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione)
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione si svolge il giorno giovedì 12 settembre 2019 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 3 luglio 2019 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019 nelle modalità indicate dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il giorno 2 settembre 2019 saranno pubblicate sui siti internet del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con l’indicazione delle aule.
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)
1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei paesi non UE residenti all’estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 sono idonei all’ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del D.P.R. n.394/1999, con riferimento alla riserva dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei paesi non UE residenti all’estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all’estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per ogni risposta esatta
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
- 0 punti per ogni risposta omessa
5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, è redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati dei paesi UE e non UE di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. La graduatoria riservata dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero è definita dalle Università.
6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
- prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati;
- in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
7. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all’art.1 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.
3. L’Ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 2;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.
4. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni dallo svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
Articolo 6
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 2 al presente decreto.
Articolo 7
(Posti disponibili)
1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese per l'anno accademico 2019/2020, destinati ai candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ed ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, sono ripartiti tra le Università con successivo decreto. Ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa.
2. Per eventuali errori materiali o errata corrige del presente decreto, nonché dei relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzione del MIUR.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
prof. Marco Bussetti