IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. il 16 dicembre2016 n. 293, con cui la Senatrice Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi” e, in particolare, la lettera e), del comma 1, dell’art. 15, come sostituita dall’articolo 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”;
VISTO, inoltre, il comma 955 dell’art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509e, in particolare,l’art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;
VISTI il DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrale e successive modificazioni, il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle Professioni Sanitarie e il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle Professioni Sanitarie;
VISTO il decreto di concerto MIUR MEF 9 dicembre 2014 n. 893, recante “Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”, differenziando per aree disciplinari omogenee;
VISTO l'articolo 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.549 e successive modificazioni, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali …valutano la condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari”;
RITENUTO, altresì, di avvalersi dell’anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;
TENUTO CONTO degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato articolo 15, comma, 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;
RITENUTO, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto di concerto MIUR MEF 893/2014 e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;
RAVVISATA, altresì, la necessità di rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali rispetto alle detrazioni spettanti agli studenti delle Università statali aventi sede nella medesima zona geografica;
D E C R E T A
Art. 1
Area disciplinare corsi istruzione |
NORD |
CENTRO |
SUD E ISOLE |
Medica |
€ 3.700 |
€ 2.900 |
€ 1.800 |
Sanitaria |
€ 2.600 |
€ 2.200 |
€ 1.600 |
Scientifico-Tecnologica |
€ 3.500 |
€ 2.400 |
€ 1.600 |
Umanistico-sociale |
€ 2.800 |
€ 2.300 |
€ 1.500 |
Tipologia corsi post-laurea
Spesa massima detraibile |
NORD |
CENTRO |
SUD E ISOLE |
Corsi di Dottorato, di Specializzazione e Master Universitari di primo e di secondo livello |
€ 3.700 |
€ 2.900 |
€ 1.800 |
- La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2017, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sedel’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
- Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
- La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di cui alla sottostante Tabella:
- Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 e successive modificazioni.
- Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
- Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
- Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli