VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020»;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2019/2020 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6-ter del d.l.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2019/2020, di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze Armate per l’anno accademico 2019/2020, di cui alla comunicazione SSMD REG2019 0069212 del 18 aprile 2019;
VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l’anno accademico 2019/2020;
VALUTATA la necessità di contemperare l’offerta formativa deliberata dagli Atenei con il fabbisogno professionale e le esigenze delle categorie professionali;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l’anno accademico 2019/2020, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;
DECRETA:
Articolo 1
1. Per l’anno accademico 2019/2020 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è assegnato come di seguito indicato, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Classe SNT/1 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Infermieristica |
15.069 |
Ostetricia |
831 |
Infermieristica pediatrica |
191 |
Classe SNT/2 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Podologia |
120 |
Fisioterapia |
2.117 |
Logopedia |
771 |
Ortottica e assistenza oftalmologica |
228 |
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva |
323 |
Tecnica della riabilitazione psichiatrica |
370 |
Terapia occupazionale |
247 |
Educazione professionale |
673 |
Classe SNT/3 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Tecniche audiometriche |
51 |
Tecniche di laboratorio biomedico |
780 |
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia |
740 |
Tecniche di neurofisiopatologia |
128 |
Tecniche ortopediche |
165 |
Tecniche audioprotesiche |
315 |
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
194 |
Igiene dentale |
651 |
Dietistica |
377 |
Classe SNT/4 |
|
Corsi di laurea |
Posti disponibili |
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro |
688 |
Assistenza sanitaria |
327 |
Articolo 2
1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal D.M. n. 277/2019 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del miur è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale Concorsi ed esami. Il ministro prof. Marco Bussetti